AllegatoTitolo VIII

Art. 130

Circolazione degli animali

In vigore dal 29 gen 1959
Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione. Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente. Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-130

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