Allegato›Titolo VIII
Art. 133
Obblighi del conducente in caso di investimento
In vigore dal 1 lug 1959
Il conducente in caso di investimento di persone ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita.
Il conducente che in caso di investimento di persona non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con l'arresto fino a quattro mesi.
Il conducente che in caso di investimento omette di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita è punito con la reclusione da quattro a sei mesi e con la multa da lire venticinquemila a lire centomila. Se da tale condotta deriva un aggravamento delle lesioni la pena è aumentata; se deriva la morte la pena è raddoppiata. Qualora l'investimento derivi da colpa si applicano le norme sul concorso di reati.
Il conducente che si fermi ed, occorrendo, presti assistenza alla persona investita mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria, non è soggetto all'arresto preventivo stabilito per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo.
Il conducente che fugge dopo un investimento è in ogni caso passibile di arresto preventivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-133