AllegatoTitolo IXCapo I

Art. 137

Espletamento dei servizi di polizia stradale

In vigore dal 1 lug 1959
L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall', spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall', comma primo, lettera a), spetta inoltre: a) ai funzionari dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali dell'ispettorato della viabilità del Ministero dei lavori pubblici, del Genio civile, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al Servizio di polizia stradale nonché a quelli degli Uffici tecnici delle Province e dei Comuni; b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'articolo 221 del Codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno; c) agli agenti giurati dello Stato, delle Province e dei Comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall', comma primo, lettere b), c) e d) spetta inoltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo. Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti è stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-137

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