AllegatoCapo II

Art. 140

Contestazione delle contravvenzioni

In vigore dal 29 gen 1959
La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al contravventore. Salvo il caso che il contravventore addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario processo verbale, contenente anche le dichiarazioni che il contravventore chiede che vi siano inserite. Copia di detto processo deve essere consegnata al contravventore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-140

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