Allegato›Capo II
Art. 139
Provento delle oblazioni e delle condanne
In vigore dal 1 lug 1959
Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie è devoluto per intero allo Stato se trattasi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali.
Per le contravvenzioni accertate su strade non statali è devoluto interamente allo Stato se trattasi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; è devoluto per intero, rispettivamente alle Province od ai Comuni se trattasi di contravvenzioni alle presenti norme accertato dai funzionari, ufficiali ed agenti delle Province e dei Comuni.
Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi spettanti allo Stato a norma dei commi precedenti possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, alla educazione stradale e alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonché all'assistenza e alla previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi Consigli, quale parte del provento spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonché negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-139