Allegato›Titolo IX›Capo I
Art. 136
Servizi di polizia stradale
In vigore dal 29 gen 1959
Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale;
b) le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione.
Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-136