Art. 136 · Servizi di polizia stradale
AllegatoTitolo IXCapo I

Art. 136

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Servizi di polizia stradale

In vigore dal 29 gen 1959
Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale; b) le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari; c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-136