Art. 133 · Obblighi del conducente in caso di investimento
AllegatoTitolo VIII

Art. 133

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Obblighi del conducente in caso di investimento

In vigore dal 1 lug 1959
Il conducente in caso di investimento di persone ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il conducente che in caso di investimento di persona non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con l'arresto fino a quattro mesi. Il conducente che in caso di investimento omette di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita è punito con la reclusione da quattro a sei mesi e con la multa da lire venticinquemila a lire centomila. Se da tale condotta deriva un aggravamento delle lesioni la pena è aumentata; se deriva la morte la pena è raddoppiata. Qualora l'investimento derivi da colpa si applicano le norme sul concorso di reati. Il conducente che si fermi ed, occorrendo, presti assistenza alla persona investita mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria, non è soggetto all'arresto preventivo stabilito per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo. Il conducente che fugge dopo un investimento è in ogni caso passibile di arresto preventivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-133