Allegato›Titolo VIII
Art. 118
124 / 146Convogli militari, cortei e simili
In vigore dal 29 gen 1959
È vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa o di scolari, cortei e processioni.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-118