Art. 118 · Convogli militari, cortei e simili
AllegatoTitolo VIII

Art. 118

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Convogli militari, cortei e simili

In vigore dal 29 gen 1959
È vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa o di scolari, cortei e processioni. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-118