Titolo VIII
Art. 40
In vigore dal 25 dic 1958
Le verifiche di cassa previste dalle vigenti disposizioni, comprese quelle effettuate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza finanziaria attribuite alla Ragioneria generale dello Stato dalla legge 26 luglio 1939, n. 1037, si eseguono in contraddittorio del cassiere e del funzionario incaricato del controllo permanente delle macchine bollatrici che si trovi addetto all'ufficio, nonché con l'intervento del capo dell'ufficio il quale sottoscrive la nota dei valori e la situazione di cassa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-40