Titolo IX

Art. 43

In vigore dal 25 dic 1958
Nella prima attuazione del servizio autonomo di cassa, il carico iniziale di tutte le somme da riscuotere si costituisce mediante la consegna al cassiere degli elenchi residui e della documentazione relativa ai procedimenti di esecuzione pendenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-43

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