Titolo VIII
Art. 39
In vigore dal 25 dic 1958
Qualora il capo dell'ufficio rilevi mancanze di denaro od altre irregolarità, ne informa immediatamente l'intendente di finanza e l'ispettore compartimentale.
Ove del caso, il capo dell'ufficio affida la momentanea gestione del servizio al cassiere supplente o ad altro cassiere addetto all'ufficio oppure assume personalmente la gestione del servizio di cassa.
Nella ipotesi prevista dal precedente comma si redige la nota dei valori in contraddittorio del cassiere ed ove la gestione della cassa venga assunta dal capo dell'ufficio, detta nota, in assenza dell'ispettore, è redatta con l'intervento di due testimoni da scegliersi tra il personale dell'ufficio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-39