Capo II

Art. 35

In vigore dal 25 dic 1958
È vietato al cassiere di riscuotere acconti o accordare dilazioni per il pagamento dei crediti di ogni specie. Al cassiere, inoltre, è vietato di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo