Capo II
Art. 35
In vigore dal 25 dic 1958
È vietato al cassiere di riscuotere acconti o accordare dilazioni per il pagamento dei crediti di ogni specie.
Al cassiere, inoltre, è vietato di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-35