Capo II
Art. 37
In vigore dal 25 dic 1958
Alla fine dell'esercizio o della gestione, il cassiere compila, in triplice esemplare, gli elenchi nominativi dei crediti assunti in carico e rimasti insoluti alla fine dell'esercizio stesso o al termine della gestione.
Gli elenchi, redatti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 159 e seguenti delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale, devono essere controfirmati dal capo dell'ufficio.
Dei tre esemplari di ciascun elenco residui, uno è trattenuto dal capo dell'ufficio, uno dal cassiere ed il terzo viene trasmesso all'intendenza di finanza a corredo delle contabilità di fine esercizio o di fine gestione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-37