Titolo VICapo I

Art. 32

In vigore dal 25 dic 1958
Le proposte di annullamento per inesigibilità dei crediti, nei casi previsti dall'art. 80, comma 3°, nn. 1, 2 e 3 delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale, sono formulate dal cassiere. Il capo dell'ufficio, riscontrata la regolarità delle proposte, ne cura l'inoltro all'intendenza di finanza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-32

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