Titolo V

Art. 27

In vigore dal 25 dic 1958
Il cassiere tiene il registro generale di cassa, ove annota giornalmente e in ordine numerico strettamente progressivo i dati riassuntivi dei registri-cassa di sportello e le operazioni da lui compiute direttamente. Le operazioni di cassa effettuate presso ciascun sportello devono essere annotate in stretto ordine numerico progressivo per ciascun giorno, nel registro-cassa di sportello.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-27

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