Capo VIII

Art. 26

In vigore dal 25 dic 1958
L'assunzione in carico delle somme accreditate sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro, delle somme riscosse per diritti catastali sui certificati, estratti, tipi e copie di mappa, è effettuata direttamente dal cassiere al quale è affidata anche la tenuta dei relativi registri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo