Capo IV

Art. 21

In vigore dal 25 dic 1958
Ove si debba procedere alla restituzione totale o parziale delle somme depositate, il capo dell'ufficio emette in doppio esemplare l'ordine di rimborso. Un esemplare, munito degli estremi dell'eseguito pagamento, è restituito al capo dell'ufficio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-21

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