Art. 26
Capo VIII

Art. 26

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In vigore dal 25 dic 1958
L'assunzione in carico delle somme accreditate sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro, delle somme riscosse per diritti catastali sui certificati, estratti, tipi e copie di mappa, è effettuata direttamente dal cassiere al quale è affidata anche la tenuta dei relativi registri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-26