Titolo VII

Art. 36

In vigore dal 25 dic 1958
Il cassiere rende i conti mensili, quelli bimestrali, quelli di fine esercizio o di fine gestione, i conti giudiziali di fine esercizio o di fine gestione e provvede alla compilazione delle dimostrazioni contabili relative alle operazioni da lui eseguite, nei modi e nei termini stabiliti dal titolo VI, paragrafi I, II e III delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-36

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