Titolo IX

Art. 44

In vigore dal 25 dic 1958
Entro sei mesi dall'attuazione del servizio autonomo di cassa e, possibilmente, in coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, il capo dell'ufficio provvede a completare la formazione dei documenti di carico di tutti i crediti insoluti nei modi prescritti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-44

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