Art. 44
Titolo IX

Art. 44

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In vigore dal 25 dic 1958
Entro sei mesi dall'attuazione del servizio autonomo di cassa e, possibilmente, in coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, il capo dell'ufficio provvede a completare la formazione dei documenti di carico di tutti i crediti insoluti nei modi prescritti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-44