Art. 6
In vigore dal 27 giu 1958
Prima che venga disposto il collocamento fuori ruolo, il competente ufficio del personale dà comunicazione scritta all'impiegato designato, assegnando un termine non inferiore a tre giorni per le eventuali osservazioni.
Deve essere altresì sentito l'ente pubblico presso il quale venga disposto il collocamento fuori ruolo.
Il Consiglio di amministrazione esprime il proprio parere valutate le esigenze dell'Amministrazione nonché le eventuali osservazioni dell'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-30;571#art-6