Art. 1
In vigore dal 27 giu 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Il collocamento fuori ruolo previsto dall'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposto nei limiti numerici e di qualifica di cui alle annesse tabelle, nonché nei casi indicati negli articoli seguenti.
Il disimpegno delle funzioni di componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale di ente pubblico non comporta collocamento fuori ruolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-30;571#art-1