Art. 2

In vigore dal 27 giu 1958
L'impiegato dello Stato, nominato segretario generale della Presidenza della Repubblica, e collocato fuori ruolo. Possono altresì essere collocati fuori ruolo gli impiegati della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato, utilizzati a tempo indeterminato per le esigenze degli uffici del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-30;571#art-2

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