Art. 4
In vigore dal 27 giu 1958
Gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, esclusa quella degli affari esteri, destinati in servizio presso delegazioni italiane in seno ad enti od organismi internazionali sono collocati fuori ruolo e posti a disposizione del Ministero degli affari esteri con le modalità di cui all'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-30;571#art-4