Art. 9

In vigore dal 27 giu 1958
Fino alla istituzione della pianta organica di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli impiegati dello Stato addetti agli uffici della Corte Costituzionale, appartenenti alla carriera direttiva ed a quella di concetto, possono essere collocati fuori ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-30;571#art-9

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