Art. 7
In vigore dal 27 giu 1958
I posti che si rendono vacanti in seguito al collocamento fuori ruolo possono essere utilizzati ai fini delle promozioni soltanto se nella qualifica da conferire non esistano impiegati in soprannumero.
L'impiegato che cessa dalla posizione di fuori ruolo rientra in ruolo occupando, ove occorra, anche in soprannumero, il posto spettantegli secondo il precedente ordine di posizione nella qualifica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-30;571#art-7