Art. 3

In vigore dal 19 mag 1982
È collocato fuori ruolo e posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'impiegato incaricato di esercitare le funzioni di: 1) Commissario dello Stato per la Regione siciliana; 2) Rappresentante del Governo per la Regione sarda; 3) Commissario del Governo per la provincia di Trento e commissario del Governo per la provincia di Bolzano; 4) Presidente della Commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta; 5) Componente il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Sono altresì collocati fuori ruolo e messi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli impiegati delle amministrazioni dello Stato addetti, a tempo indeterminato, agli uffici del commissario dello Stato per la regione siciliana, del rappresentante del Governo per la regione sarda, del commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e del presidente della commissione di coordinamento per la regione della Valle d'Aosta, entro il limite del contingente del personale stabilito per ciascun ufficio dalle disposizioni vigenti.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-30;571#art-3

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