ProtocolloTitolo B

Art. XII

In vigore dal 23 mar 1958
Articolo XII 1. Le coproduzioni di cui all'art. XI dovranno essere preventivamente autorizzate dalle due Autorità competenti, nella Repubblica Federale di Germania dal Bundesminister fuer Wirtschaft, nella Repubblica italiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo. Queste, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente. 2. Le competenti Autorità, per ogni anno cinematografico, non concederanno più di sei autorizzazioni per film da realizzarsi in coproduzione nella Repubblica Federale di Germania e sei nella Repubblica italiana. Detto numero può essere aumentato di comune accordo. 3. La ripartizione dei proventi nei due Paesi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione. La ripartizione avviene conformemente ai relativi accordi privati nel quadro delle vigenti disposizioni valutarie dei due Paesi. Il trasferimento dei proventi nell'altro Paese sarà sempre possibile in dipendenza di contratti approvati dalle competenti Autorità. I proventi realizzati in terzi Paesi saranno di massima ripartiti tra i coproduttori in proporzione delle quote rispettive e trasferiti direttamente in ciascuno dei due Paesi coproduttori. Nei casi in cui ciò risultasse impossibile, i proventi saranno trasferiti tramite il Paese del venditore che ritrasferirà la quota di spettanza all'altro Paese coproduttore. La eventuale ripartizione dei mercati può anche essa far parte di accordi privati da sottoporre alla approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. 4. Nel caso dell'esportazione dei film in un Paese, in cui la importazione dei film di una delle Parti contraenti sia contingentata, l'esportazione, di regola, sarà imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore, il cui apporto finanziario sia preponderante nella produzione del film. Qualora il contingente fosse applicato verso uno solo dei due Paesi; il film sarà considerato di nazionalità del Paese, verso il quale non vige il contingente, indipendentemente dalla preponderanza nella produzione dell'apporto di uno o dell'altro Paese. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi è equivalente saranno imputati al contingente del Paese che ha le maggiori possibilità di sfruttamento nel Paese di acquisto. 5. Lo sviluppo del negativo e la stampa della copia campione, qualora tecnicamente possibile, saranno eseguiti nel Paese in cui il film è stato realizzato. Le copie necessarie allo sfruttamento del film nei due Paesi coproduttori, dovranno, salvo eccezioni giustificate, essere stampate nel Paese corrispondente alla stessa versione del film. 6. Di ogni film di coproduzione dovranno essere approntati due negativi oppure un negativo e un controtipo. Ognuno dei coproduttori avrà la proprietà di un negativo o di un controtipo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-xii

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