Protocollo›Titolo B
Art. XV
In vigore dal 23 mar 1958
Articolo XV
La produzione e lo sfruttamento dei film di coproduzione,
autorizzati secondo le disposizioni del presente Protocollo, avranno ugualmente corso anche dopo la scadenza della sua validità in conformità delle norme in esso contenute.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-xv