Protocollo›Titolo C
Art. XX
In vigore dal 23 mar 1958
Articolo XX
Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della sua firma, ed
ha effetto dal 1 settembre 1955 fino al 31 agosto 1957. Si intenderà prorogato tacitamente di un altro anno, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, al più tardi tre mesi prima della scadenza.
Fatto a Roma e a Bonn, il 18 ottobre 1955 in quattro esemplari, di cui due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i detti testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica Federale di Germania
VAN SCHERPENBERG
Per il Governo della Repubblica italiana
A. CATTANI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-xx