ProtocolloTitolo C

Art. XVII

In vigore dal 23 mar 1958
Articolo XVII Gli importi dovuti per il pagamento dei diritti d'autore cinematografici, delle prestazioni artistiche e tecniche, delle riprese in esterni, nonché per l'acquisto di pellicola impressionata e di materiale pubblicitario, saranno trasferiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-xvii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo