Protocollo›Titolo C
Art. XVII
In vigore dal 23 mar 1958
Articolo XVII
Gli importi dovuti per il pagamento dei diritti d'autore
cinematografici, delle prestazioni artistiche e tecniche, delle riprese in esterni, nonché per l'acquisto di pellicola impressionata e di materiale pubblicitario, saranno trasferiti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-xvii