Protocollo›Titolo B
Art. XIII
In vigore dal 23 mar 1958
Articolo XIII
Le Parti contraenti favoriranno la realizzazione di film di
coproduzione di valore internazionale fra produttori della Repubblica italiana e della Repubblica Federale di Germania e di quei Paesi con i quali esse sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione.
Le norme che regoleranno la concessione del benestare per queste
coproduzioni saranno stabilite caso per caso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-xiii