Protocollo›Titolo A
Art. VIII
In vigore dal 23 mar 1958
Articolo VIII
1. Lo scambio di pellicole impressionate e relative colonne sonore per la produzione di attualità cinematografiche, come pure la reciproca fornitura di attualità cinematografiche di origine italiana o germanica, non sono sottoposti dalle due Parti ad alcuna limitazione.
2. Per l'importazione nella Repubblica Federale di Germania di
attualità cinematografiche italiane il certificato d'origine sarà rilasciato da una Camera di commercio italiana in Italia; per l'importazione nella Repubblica italiana di quelle germaniche, tale certificato sarà rilasciato dalla Export-Union der deutschen Filmindustrie e. V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-viii