Protocollo›Titolo A
Art. V
In vigore dal 23 mar 1958
Articolo V
I film di cui agli articoli I e III debbono essere accompagnati
soltanto dal certificato di nazionalità o di origine rilasciato dagli uffici competenti dei due Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-v