Accordo
Art. XVII
In vigore dal 23 mar 1958
Il presente Accordo entrerà in vigore mediante scambio di Note fra
i due Governi e sarà valido, con effetto retroattivo, dal 1 marzo 1957 al 31 agosto 1958. Esso si considererà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti almeno due mesi prima della scadenza.
Il presente Accordo è redatto in lingua tedesca ed in lingua
italiana ed entrambi i testi faranno ugualmente fede.
Firmato a Vienna il giorno ventitre marzo
millenovecentocinquantasette.
Il Presidente
della Delegazione italiana
ANNIBALE SCICLUNE
Il Presidente
della Delegazione austriaca
PLATZER
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-xvii