Accordo

Art. XVII

In vigore dal 23 mar 1958
Il presente Accordo entrerà in vigore mediante scambio di Note fra i due Governi e sarà valido, con effetto retroattivo, dal 1 marzo 1957 al 31 agosto 1958. Esso si considererà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti almeno due mesi prima della scadenza. Il presente Accordo è redatto in lingua tedesca ed in lingua italiana ed entrambi i testi faranno ugualmente fede. Firmato a Vienna il giorno ventitre marzo millenovecentocinquantasette. Il Presidente della Delegazione italiana ANNIBALE SCICLUNE Il Presidente della Delegazione austriaca PLATZER Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-xvii

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