Protocollo›Titolo A
Art. II
In vigore dal 23 mar 1958
Articolo II
Per i film a soggetto che debbono essere sfruttati in versione
doppiata viene stabilito il seguente regolamento:
a) nella Repubblica Federale di Germania, per ogni anno
cinematografico saranno concesse autorizzazioni per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua tedesca di trenta film italiani;
b) nella Repubblica italiana, per ogni anno cinematografico,
saranno concesse autorizzazioni per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua italiana di trenta film germanici;
c) in caso di esaurimento delle possibilità d'importazione
stabilite ai punti a) e b), la Commissione mista, prevista dall'art.
XVIII deciderà su un aumento delle importazioni. Sarà tenuta presente come base della decisione la situazione della produzione e del mercato dei due Paesi. La Commissione mista si riunirà al momento in cui due terzi delle autorizzazioni alla importazione cui alle lettere a) o b) risultino coperti da autorizzazioni, e non più tardi di sei mesi dopo l'inizio di ciascun anno cinematografico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-ii