Art. II
ProtocolloTitolo A

Art. II

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In vigore dal 23 mar 1958
Articolo II Per i film a soggetto che debbono essere sfruttati in versione doppiata viene stabilito il seguente regolamento: a) nella Repubblica Federale di Germania, per ogni anno cinematografico saranno concesse autorizzazioni per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua tedesca di trenta film italiani; b) nella Repubblica italiana, per ogni anno cinematografico, saranno concesse autorizzazioni per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua italiana di trenta film germanici; c) in caso di esaurimento delle possibilità d'importazione stabilite ai punti a) e b), la Commissione mista, prevista dall'art. XVIII deciderà su un aumento delle importazioni. Sarà tenuta presente come base della decisione la situazione della produzione e del mercato dei due Paesi. La Commissione mista si riunirà al momento in cui due terzi delle autorizzazioni alla importazione cui alle lettere a) o b) risultino coperti da autorizzazioni, e non più tardi di sei mesi dopo l'inizio di ciascun anno cinematografico.
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