Protocollo›Titolo A
Art. VII
In vigore dal 23 mar 1958
Articolo VII
L'inclusione di film destinati allo sfruttamento in versione
doppiata nel contingente di cui all'art. II, avviene secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande, corredate, di tutti i documenti, e presentate alle Autorità competenti del Paese importatore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-vii