Protocollo›Titolo B
Art. XI
In vigore dal 23 mar 1958
Articolo XI
I film di coproduzione dovranno essere equilibrati in relazione
alla compartecipazione dei coproduttori alle seguenti condizioni:
a) la partecipazione finanziaria del coproduttore di ogni Paese, in linea di massima, deve essere equivalente. Nel caso che venga accordata, una partecipazione minoritaria, questa deve ammontare almeno al trenta per cento;
b) la partecipazione degli elementi artistici, tecnici e del
restante personale, nonché l'impiego dei mezzi tecnici dei due Paesi, in particolar modo dei teatri di posa, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e di doppiaggio, che verranno utilizzati per la realizzazione delle coproduzioni, dovranno nel loro insieme essere per quanto possibile di eguale entità fra le Parti;
c) le riprese di interni ed esterni dovranno essere eseguite
esclusivamente nei due Paesi, salvo eccezioni richieste dal contenuto del film.
Il regista dovrà appartenere normalmente ad uno dei due Paesi e
verrà coadiuvato ogni volta da un aiuto regista dell'altro Paese.
Gli uffici competenti dei due Paesi potranno, di comune accordo,
consentire la partecipazione in un film di un artista e di un regista di un terzo Paese, purchè di fama internazionale;
d) la Commissione mista di cui all'art. XVIII del presente
Protocollo, dovrà, in occasione delle sue riunioni, stabilire se in linea di massima, esiste un equilibrio nella partecipazione delle due Parti in conformità delle clausole precedenti. Qualora nell'insieme delle coproduzioni effettuate e in corso di attuazione non risultasse tale equilibrio, la Commissione mista proporrà le misure necessarie per assicurare, nel futuro, un equilibrio globale.
In casi speciali la Commissione mista può proporre alle Autorità competenti dei due Paesi deroghe alle clausole di cui alle lettere precedenti a), b), c) ed in particolar modo la riduzione dell'apporto finanziario minoritario fino ad un dieci per cento;
e) tutti i film di coproduzione dovranno avere, nella testata, e nel materiale pubblicitario, l'indicazione che trattasi di un film di coproduzione italo-germanica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-xi