Art. VII
ProtocolloTitolo A

Art. VII

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In vigore dal 23 mar 1958
Articolo VII L'inclusione di film destinati allo sfruttamento in versione doppiata nel contingente di cui all'art. II, avviene secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande, corredate, di tutti i documenti, e presentate alle Autorità competenti del Paese importatore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-vii