Accordo

Art. XV

In vigore dal 23 mar 1958
Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni possibili per l'importazione e l'esportazione in ognuno dei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione e sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, impressionata, macchinari, costumi, scenari, ecc.) nonché per il soggiorno e la circolazione del personale cinematografico. Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare il trasferimento degli importi necessari per completare i rispettivi apporti finanziari per le coproduzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-xv

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