Accordo›Titolo C
Art. XIII
In vigore dal 23 mar 1958
Il presente Accordo entra in vigore in data odierna e sarà valido sino al 28 febbraio 1957. Si intenderà prorogato di anno in anno, salvo denuncia di una della Parti, tre mesi prima che termini il periodo previsto. Sarà sottoposto all'approvazione dei rispettivi Governi, che se ne daranno comunicazione mediante Scambio di Note.
Fatto a Venezia, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede, il giorno 5 settembre 1956.
Per il Governo Spagnolo
Il Direttore generale della politica economica
JUAN SCHWARTZ Y DIAZ-FLORES
Per il Governo italiano
Il Direttore generale dello Spettacolo
NICOLA DE PIRRO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-xiii