AccordoTitolo C

Art. XIII

In vigore dal 23 mar 1958
Il presente Accordo entra in vigore in data odierna e sarà valido sino al 28 febbraio 1957. Si intenderà prorogato di anno in anno, salvo denuncia di una della Parti, tre mesi prima che termini il periodo previsto. Sarà sottoposto all'approvazione dei rispettivi Governi, che se ne daranno comunicazione mediante Scambio di Note. Fatto a Venezia, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede, il giorno 5 settembre 1956. Per il Governo Spagnolo Il Direttore generale della politica economica JUAN SCHWARTZ Y DIAZ-FLORES Per il Governo italiano Il Direttore generale dello Spettacolo NICOLA DE PIRRO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-xiii

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