Accordo
Art. XIV
In vigore dal 23 mar 1958
Le competenti Autorità dei due Paesi potranno autorizzare la
realizzazione in coproduzione di film di particolare valore internazionale o di film per la gioventù tra l'Italia, l'Austria ed i Paesi con i quali l'una e l'altra hanno firmato rispettivamente accordi di coproduzione.
Le condizioni di ammissione di tali film ai benefici della
coproduzione dovranno formare oggetto di particolare esame caso per caso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-xiv