Accordo›Titolo C
Art. IX
In vigore dal 23 mar 1958
Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi, o in
difetto, un negativo e un controtipo.
Il coproduttore di ciascuno dei due Paesi sarà proprietario di un negativo o di un controtipo (lavander o internegativo, e colonne sonore internazionali) che potrà esportare, senza alcuna restrizione, nel Paese della propria nazionalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-ix