Accordo›Titolo C
Art. IV
In vigore dal 23 mar 1958
Le competenti Autorità dei due Paesi potranno, caso per caso, di comune accordo, per tutti i film di coproduzione contemplati dal presente Accordo, concedere parte delle seguenti deroghe:
1) dispensare dall'obbligo di girare gli esterni di un film nel proprio territorio nazionale quando lo svolgimento dell'azione prevista nel soggetto lo renda necessario;
2) autorizzare la partecipazione di tecnici e di interpreti
stranieri, che risiedano e lavorino abitualmente in uno dei due Paesi;
3) autorizzare la partecipazione di un elemento artistico, di
fama internazionale, di un terzo Paese;
4) autorizzare, in via eccezionale, la partecipazione di qualche elemento artistico di riconosciuto valore, appartenente a Paesi con i quali l'Italia e la Spagna abbiano Accordi di coproduzione;
5) autorizzare la produzione di film realizzati mediante
procedimenti speciali con pellicola vergine, macchinari (non esistenti in alcuno dei due Paesi) e tecnici di terzi Paesi; nonché autorizzarne, in un terzo Paese, lo sviluppo, il montaggio e l'approntamento della copia matrice per le rispettive edizioni nazionali e per la edizione delle copie destinate a terzi Paesi.
Nei casi indicati nei cinque suddetti paragrafi, le valute estere necessarie per provvedere ai relativi pagamenti, saranno fornite dai due Paesi in relazione ai rispettivi apporti finanziari nei film. La valuta necessaria per il pagamento delle copie destinate all'edizione dei film nei due Paesi coproduttori sarà concessa rispettivamente da ciascuno di essi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-iv