Accordo›Titolo C
Art. III
In vigore dal 23 mar 1958
I film di coproduzione di cui all'art. II dovranno essere prodotti secondo le norme stabilite nei seguenti paragrafi:
a) L'apporto finanziario dei produttori di ciascun Paese dovrà essere del 50% del costo totale di realizzazione di ogni film: i rispettivi apporti, nel loro insieme, dovranno essere approssimativamente equivalenti, specie per quanto si riferisce alle riprese (in interni ed esterni), alle lavorazioni tecniche, ai collaboratori artistici e tecnici, ed al materiale necessario.
Tuttavia, e sempre che esistano ragioni che lo giustifichino, può essere autorizzata, in caso eccezionale, e previo esame di ogni caso da parte dei competenti Organismi, una percentuale inferiore al 50% e non minore del 30%.
Durante il periodo di validità del presente Accordo potranno
essere autorizzati dalle competenti Autorità dei due Paesi sino a sei film in coproduzione, con la possibilità di autorizzare di comune intesa altre coproduzioni, sempre che i suddetti sei film siano ultimati o in fase di avanzata lavorazione.
Le Autorità competenti dei due Paesi prenderanno in esame quelle domande di coproduzione che siano accompagnate da una garanzia bancaria pari, per ognuna delle Parti, al totale del suo apporto.
b) Film destinati alla gioventù. - Sono considerati film
destinati alla gioventù quelli di buona qualità che, secondo i criteri vigenti al riguardo in ciascuno dei due Paesi, possiedano tali valori positivi, dal punto di vista umano e sociale, da garantire una influenza favorevole sulla formazione intellettuale e morale della gioventù.
Detti film saranno dispensati dall'equivalenza degli apporti
finanziari, artistici e tecnici.
Potranno essere ammessi al beneficio di questo tipo di coproduzione
solo i film che abbiano ricevuto l'approvazione delle autorità competenti dei due Paesi e che abbiano ottenuto, con la garanzia di un contratto di distribuzione, una partecipazione minima del 10% del costo del film.
Il numero massimo di film per la gioventù che potranno beneficiare
di tali vantaggi è fissato a tre per anno.
Per ciascuno degli anni successivi, questo numero massimo sarà
determinato dalla Commissione mista prevista dall'art. XII del presente Accordo.
c) Coproduzioni con un terzo Paese. - Le Autorità dei due Paesi potranno autorizzare la realizzazione in coproduzione di film di alta qualità internazionale, tra la Spagna, l'Italia ed un altro Paese con il quale entrambe abbiano in vigore Accordi di coproduzione.
Dette coproduzioni dovranno formare oggetto di esame, caso per
caso, per la loro approvazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-iii