AccordoTitolo C

Art. VI

In vigore dal 23 mar 1958
I film di coproduzione, nel corso del loro sfruttamento commerciale o di ogni manifestazione artistica, culturale o tecnica, come pure nelle competizioni internazionali, dovranno essere presentati con la dizione: "Coproduzione italo-spagnola" o "Coproduzione ispano-italiana". Questa dizione dovrà apparire nei titoli di testa in un quadro separato. Tale dizione dovrà egualmente figurare in tutta la pubblicità a pagamento, come in tutti gli annunci o comunicazioni verbali e scritti riguardanti la presentazione del film di coproduzione. Nelle competizioni internazionali, i film di coproduzione saranno presentati dal Paese che, i coproduttori avranno scelto di comune intesa. In caso di disaccordo, il film sarà presentato dal Paese maggioritario e, se al 50%, dal Paese della nazionalità del regista.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-vi

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo