Accordo›Titolo C
Art. VI
In vigore dal 23 mar 1958
I film di coproduzione, nel corso del loro sfruttamento commerciale
o di ogni manifestazione artistica, culturale o tecnica, come pure nelle competizioni internazionali, dovranno essere presentati con la dizione:
"Coproduzione italo-spagnola" o "Coproduzione ispano-italiana".
Questa dizione dovrà apparire nei titoli di testa in un quadro separato.
Tale dizione dovrà egualmente figurare in tutta la pubblicità a pagamento, come in tutti gli annunci o comunicazioni verbali e scritti riguardanti la presentazione del film di coproduzione.
Nelle competizioni internazionali, i film di coproduzione saranno presentati dal Paese che, i coproduttori avranno scelto di comune intesa. In caso di disaccordo, il film sarà presentato dal Paese maggioritario e, se al 50%, dal Paese della nazionalità del regista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-vi