Accordo›Titolo C
Art. V
In vigore dal 23 mar 1958
I film realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del
presente Accordo saranno considerati nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi. Di conseguenza, beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi.
Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore
del Paese che le concede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-v