AccordoTitolo C

Art. V

In vigore dal 23 mar 1958
I film realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente Accordo saranno considerati nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi. Di conseguenza, beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-v

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo